Nuova disciplina
della vendita di beni di consumo
introdotta con Decreto Legislativo n. 24 del
2/2/2002
Tutorial di sopravvivenza del consumatore sviluppato
"a quattro mani"
dall'avv. Nicola Lomartire e dall'avv. Maria Teresa Russo del Foro di
Taranto.
Con D.lgs. n. 24 del 2/2/2002 il Legislatore, modificando il Codice Civile
negli artt. da 1519/bis a 1519/nonies, ha introdotto la nuova normativa
relativa alla vendita dei beni di consumo, la quale disciplina sia la
vendita dei beni di nuova produzione, che quella dei beni usati.
La nuova normativa trova applicazione solo ed esclusivamente nel caso
di contratti di vendita, somministrazione, permuta, o di qualunque altro
contratto diretto alla fornitura ovvero alla produzione di beni di consumo
stipulati tra un venditore ed un consumatore.
All' uopo è bene chiarire che per venditore si intende il soggetto,
persona fisica o giuridica, la cui attività professionale o imprenditoriale
è diretta alla produzione ovvero alla distribuzione di beni di
consumo, per cui la vendita costituisce l' oggetto dell' attività
svolta; mentre il consumatore è il soggetto, persona fisica o giuridica,
che acquista il bene per scopi del tutto estranei all' attività
professionale o imprenditoriale svolta.
Faremo riferimento alla vendita di computer, ma il discorso può
essere esteso a qualsiasi bene di consumo (telefonini, autovetture, lavatrici,
astronavi, teletrasporto di star trek, etc.)
Pertanto la normativa in esame non troverà applicazione in tutte
le ipotesi in cui i contratti aventi ad oggetto la fornitura o l' approvvigionamento
di computer, siano essi nuovi o usati, avvenga tra imprenditori o tra
soggetti che acquistano computer nell' ambito della propria attività
commerciale, professionale o imprenditoriale, e cioè tra soggetti
che acquistano il bene di consumo - nella specie computer - per utilizzarlo
nell' ambito della propria attività professionale (per esempio
la normativa, sotto questo profilo, non sarà applicabile nei rapporti
commerciali intercorrenti tra venditore e casa produttrice, ovvero tra
diversi venditori, rapporti che sono disciplinati dal D.lgs. in esame
in maniera diversa, e che sarà esaminata più oltre).
Rapporti tra venditore/imprenditore e consumatore
La nuova normativa stabilisce come principio base che il venditore deve
consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (o proposta
di acquisto, sia essa verbale o scritta).
A tal proposito sono stabiliti alcuni precisi "criteri di conformità"
del bene compravenduto, e in particolare:
- il bene deve avere le qualità necessarie affinché possa
essere utilizzato nello stesso modo in cui vengono utilizzati altri
beni dello stesso tipo;
- il bene deve essere fedele alla descrizione fattane dal venditore
nella fase di trattativa pre-vendita, e deve possedere le qualità
e le caratteristiche particolari che il venditore ha presentato al consumatore
quando quest' ultimo ha visionato il modello o campione;
- il bene deve possedere le qualità o caratteristiche che il
consumatore può ragionevolmente aspettarsi dal bene acquistato,
tenuto conto del tipo di bene, delle dichiarazioni pubbliche fatte dal
venditore, dal suo agente, rappresentante, o addetto alle vendite (in
ogni caso un soggetto persona fisica che rappresenti il venditore agli
occhi del consumatore/acquirente), anche tramite la pubblicità
di ogni tipo (spot pubblicitari, volantini, etc.);
- il bene deve possedere le qualità necessarie all' uso specifico
che il consumatore intende fare del bene stesso, sempre che queste particolari
qualità siano state portate a conoscenza in maniera adeguata
dal venditore al momento della conclusione del contratto, e che l' uso
specifico a cui il consumatore/acquirente intende adibire il bene sia
stato accettato dal venditore, implicitamente o espressamente.
La difformità non sussiste se al momento della stipula del contratto
il consumatore la conosceva, ovvero non poteva ignorarla utilizzando l'
ordinaria diligenza, o se la difformità sia imputabile al consumatore
per avere lo stesso mancato di seguire le istruzioni o utilizzare i materiali
forniti.
Il venditore, inoltre, non è vincolato alle dichiarazioni pubbliche
fatte in ordine alle caratteristiche del bene compravenduto, anche tramite
la pubblicità, di qualunque tipo essa sia, se:
a) il venditore stesso non era a conoscenza della dichiarazione;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento
della conclusione del contratto e la correzione era conoscibile dal
consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene non è stata influenzata
dalle dichiarazioni o dalla pubblicità.
La Legge prevede una espressa responsabilità del venditore nei
confronti del consumatore tutte le volte in cui il bene non sia conforme
al contratto, dal momento della consegna del bene.
La novità legislativa appare evidente se si considera la diversità
dei rimedi attribuiti al consumatore in caso di "difformità",
e il fatto che gli stessi sono azionabili sul semplice presupposto dell'
esistenza di una "difformità" del bene rispetto al contratto,
a prescindere da eventuali difetti.
Prima dell' entrata in vigore del Provvedimento in esame il consumatore
poteva avvalersi della sola garanzia per vizi della cosa venduta.
Il concetto di vizio ha una portata molto più ristretta rispetto
a quello di difformità; in passato le azioni attribuite al consumatore
potevano essere esperite solo nel caso in cui il bene presentasse dei
difetti o delle imperfezioni.
Con la nuova normativa il consumatore potrebbe richiedere la risoluzione
del contratto o la sostituzione del bene acquistato per il semplice fatto
che lo stesso non ha le caratteristiche vantate nella pubblicità
oppure perché non ha le caratteristiche che il consumatore poteva
ragionevolmente aspettarsi nel momento della conclusione del contratto.
In caso di "difformità" il consumatore può, a
sua scelta, chiedere di far riparare il bene che risulti non conforme,
ovvero chiedere la sua sostituzione integrale con un altro bene, nuovo
e dello stesso tipo di quello acquistato; il tutto a patto che tali rimedi
siano possibili e/o non siano eccessivamente onerosi l' uno rispetto all'
altro.
La riparazione o la sostituzione, inoltre, devono avvenire entro un congruo
termine (non meglio specificato, e che dovrà quindi essere valutato
di volta in volta) dalla richiesta, e comunque non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore.
Qualora la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente
onerosi, ovvero il venditore non vi ha provveduto nel "congruo termine",
ovvero ancora la riparazione o la sostituzione abbiano arrecato "notevoli
inconvenienti" al consumatore, quest' ultimo ha la possibilità
di chiedere alternativamente la riduzione del prezzo pagato (con conseguente
obbligo da parte del venditore di restituire le somme eccedenti), ovvero
la risoluzione del contratto (con il conseguente obbligo da parte del
venditore di restituire integralmente la somma pagata per l'acquisto).
La Legge prevede che il venditore, dopo che gli sia stata denunciata
la "difformità" da parte del consumatore, possa offrire
uno dei rimedi previsti (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo
ovvero risoluzione del contratto); sempre che il consumatore/acquirente
non abbia specificatamente richiesto l' attuazione di un determinato rimedio
tra quelli previsti, nel qual caso il venditore è tenuto ad uniformarsi
alla volontà manifestata dal consumatore. Il venditore, anche in
questo caso, ha la possibilità di offrire un rimedio diverso, e,
solo se il consumatore accetta, di metterlo in opera.
Nell' ulteriore caso in cui il consumatore lamenti la "difformità"
senza però richiedere l' attuazione di uno specifico rimedio tra
quelli previsti, e il venditore gliene proponga spontaneamente uno, il
consumatore dovrà accettarlo ovvero richiederne uno diverso.
Nel caso in cui la "difformità" sia di lieve entità
e la riparazione o sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerosi,
il consumatore potrà solo chiedere la riduzione del prezzo, ma
mai la risoluzione del contratto.
La Legge, pertanto, prevede una gradualità di rimedi offerti in
favore del consumatore in caso si manifesti la c.d. "difformità",
secondo la seguente scaletta:
- riparazione o sostituzione del bene difforme;
- riduzione del prezzo ovvero risoluzione del contratto.
La scelta (o l'offerta) di uno dei rimedi di cui sopra comporta la conseguenza
più sopra richiamata e indicata.
Vi è un termine entro cui questi rimedi possono essere richiesti,
un termine entro cui la "difformità" deve manifestarsi,
e un termine entro cui deve essere denunciata.
La denuncia non è necessaria se il venditore riconosce la "difformità"
o la ha occultata.
La Legge prevede che se le "difformità" si manifestino
nel termine di SEI MESI dalla consegna del bene, le stesse sono ritenute
preesistenti alla consegna del bene, fatta salva la prova contraria da
parte del venditore. Il consumatore non ha, pertanto, l' obbligo di provare
che la "difformità" fosse preesistente alla conclusione
del contratto, mentre il venditore può sempre provare che la "difformità"
lamentata sia sorta successivamente a quel momento.
L' onere della prova della preesistenza della "difformità"
scatta a carico del consumatore/acquirente decorso il sesto mese dalla
consegna del bene.
In ogni caso l' azione tesa a far valere i diritti garantiti dalla Legge
in ordine alla "difformità" si prescrive nel termine
di VENTISEI MESI dalla consegna del bene.
Le norme che abbiamo fin qui esaminato hanno carattere imperativo e inderogabile,
e pertanto è nullo qualsiasi patto contrario, in particolare ove
si cerchi di ridurre i diritti riconosciuti al consumatore/acquirente,
o si cerchi di ridurre il "termine di garanzia" entro cui l'
azione si prescrive.
Nel caso di compravendita di BENI USATI la Legge prevede che si possa
convenzionalmente limitare il periodo di garanzia ad UN ANNO, ma mai di
meno.
Tale limitazione deve risultare dal contratto e deve essere espressamente
accettata dal consumatore, anche qualificandola come "clausola vessatoria"
e adottando il sistema della "doppia firma".
Rapporti tra venditori/imprenditori facenti
parte della cosiddetta "Catena Distributiva"
La Legge dispone, a tutela dell' imprenditore su cui il consumatore può
rivalersi, che il venditore finale possa a sua volta rivalersi sul precedente
venditore, ovvero su qualunque altro soggetto facente parte della "Catena
Distributiva", il tutto salvo rinuncia o patto contrario.
L' azione di cui sopra prescrive nel termine di un anno a far data da
quando il venditore finale è stato costretto ad eseguire la prestazione
di risarcimento in favore del consumatore/acquirente.
La Norma non chiarisce, però, quali siano i soggetti che debbano
intendersi partecipanti della "Catena Distributiva". Se non
vi possono essere dubbi al riguardo relativamente al produttore del bene,
nonché a tutti gli intermediari "professionali", non
vi è certezza riguardo ai "privati".
Si vuole far riferimento al caso di un "consumatore" (tecnicamente
definito ai sensi della Norma in esame) che proceda all' acquisto di un
veicolo (nuovo o usato) dandone in permuta uno di sua proprietà
e sicuramente non di nuova produzione.
Considerazioni finali
La Legge prevede che, qualora venga offerta una garanzia aggiuntiva, che
esorbita dai termini inderogabili già previsti di Norma, colui
il quale offra questa estensione di garanzia, rimanga vincolato alla promessa
fatta.
La garanzia deve indicare:
- che l' estensione lascia in ogni caso impregiudicati i diritti riconosciuti
al consumatore/acquirente previsti dalla normativa vigente all'atto della
concessione della ulteriore garanzia;
- l' oggetto della garanzia, gli elementi necessari per farla valere,
l'ambito territoriale in cui la stessa avrà valore, nonché
la denominazione/ragione sociale e la sede del soggetto che offre l' estensione
di garanzia (il tutto indicato in maniera analitica e dettagliata, e nel
modo più chiaro e lampante possibile...).
Tutorial di sopravvivenza del consumatore sviluppato
"a quattro mani"
dall'avv. Nicola Lomartire e dall'avv. Maria Teresa Russo del Foro di
Taranto.
Nicola Lomartire
14 marzo 2003
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